di Monia Sciarra
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Diciotto: è il numero che segna il passaggio alla maggiore età, da festeggiare con torta e palloncini.
Diciotto: è il famigerato articolo dello statuto dei lavoratori che il Jobs Act ha abolito, non senza polemiche.
Diciotto: è un articolo della Legge 24.11.1981, n. 689, citato nell’oramai famosa e a tutti i ponzesi nota Ordinanza Ingiunzione del 24.11.2016 che, nonostante gli omissis e gli esagerati oscuramenti in nome di un eccesso di privacy, “sana” l’ abuso edilizio commesso da colui che si è sempre dichiarato paladino della legalità.
Infatti, fin dal maggio 2012, data del suo insediamento, ha cominciato con lena ed intransigenza una lotta senza quartiere all’abusivismo edilizio altrui, a cominciare dai 10 cm in più della porta della chiesa.
Ebbene, essendo costantemente impegnato nei procedimenti sanzionatori nei confronti di “cafoni ponzesi”, il paladino della legalità non si è accorto di essere incappato in un abuso edilizio: a sua insaputa, evidentemente. Torna alla mente l’appartamento con vista Colosseo che un ministro aveva graziosamente ricevuto in dono, ma a sua insaputa. Nella variante nostrana si aggiunge la chicca della responsabilità scaricata sul geometra-progettista: il proprietario dell’abitazione passa da esecutore e beneficiario di un abuso a vittima inconsapevole. E poco importa che, ignaro delle leggi edilizie nel momento in cui gli abusi furono commessi, abbia nel frattempo acquisito cognizione della materia, come ammette: ciò avrebbe potuto indurlo ad un ravvedimento operoso, corroborando così l’ipotesi della buona fede, ma tant’è: la totale dedizione alla res publica può portare a trascurare le questioni di casa propria.
Al fine di rinfrescare la memoria è intervenuta il 22.09.2015 l’Area Vigilanza urbanistico Edilizia e contrasto all’abusivismo della Regione Lazio che richiedeva al Comune di Ponza chiarimenti sulla questione; l’efficientissimo Ufficio Tecnico Urbanistico del Comune di Ponza ha risposto alla richiesta della Regione Lazio il 05.08.2016, appena undici mesi dopo! E la risposta non deve essere stata del tutto esauriente e convincente tant’è che il 26.09.2016 la Regione richiede un ulteriore approfondimento. Solo a questo punto si è “costretti” al sopralluogo del 17.11.2016, che constata l’abuso. Bisogna allora comminare la sanzione, e qui entra in gioco il famoso art. 18 della Legge 24.11.1981,689.
Il provvedimento comunale fa riferimento alla Legge regionale n. 15 dell’11.08.2008 da cui estrapola l’art. 18. Ma di tale articolo utilizza solo il comma 3, tralasciando gli altri commi (dello stesso articolo) che si sarebbero potuti e dovuti applicare nel caso di specie. L’abuso riguarda infatti una superficie non residenziale di un terrazzo, la cui demolizione sarebbe stata certamente possibile senza pregiudicare la parte dell’immobile eseguita in conformità. Perché non si è intimata la demolizione? Fino a che punto si è spinta la discrezionalità dell’U.T.C. che ha ritenuto l’eventuale demolizione pregiudizievole per la restante parte dell’immobile? Tali motivazioni in genere vengono addotte dal tecnico di parte; nel caso in oggetto, non c’è stato nemmeno bisogno di nominare e pagare un tecnico di parte!
Corrisponde l’importo della sanzione comminata alla normativa riportata nell’ultimo periodo del già citato comma 3 dell’art. 18? Stabilisce la normativa che la sanzione è “Pari al doppio dell’incremento del valore di mercato dell’immobile conseguente alla esecuzione delle opere abusive, determinato con riferimento alla data di applicazione della sanzione”.
Evidentemente l’Ufficio Tecnico ha stimato in 4120 euro l’incremento di valore dell’immobile, per cui la sanzione ammonta a 8.240,00 euro; non stupisce che, di fronte a una così benevola applicazione dell’articolo 18, il destinatario del provvedimento si sia precipitato a fare il bonifico bancario.
Allegato file .pdf : Ordinanza ingiunzione (art. 18 legge 24.11.1981 n° 689). Ponza 24.11.2016
Biagio Vitiello
13 Gennaio 2017 at 17:23
Siccome si parla di legalità e di abusi edilizi, ho dato una ripassata all’ordinanza Prot. 10190 del 23.11.2016, estrapolata tempo fa dal sito del comune. Essa riguarda un personaggio ben noto.
Si potrà notare che:
a) hanno voluto omettere i dati di chi ha commesso l’abuso (esagerata applicazione della legge sulla privacy?)
b) sebbene l’abuso si sia scoperto il 22-09-2015, non è stato emesso nessun provvedimento consequenziale, come accade per i comuni cittadini ponzesi.
c) dopo circa un anno viene comunicato alla Regione l’abuso, constatato da qualcuno al comune (?) (di solito è l’ufficio tecnico o i Vigili)
d) il 17-11-2016, viene effettuato dal comune un sopralluogo, senza poi alcun provvedimento per l’abuso.
f) il tutto finisce “a tarallucci e vino”, in quanto tutto è stato “sanato”, e quindi il ‘Nostro’ è di nuovo candidabile.
Ora mi chiedo: se quel tipo di abuso si è trovato un modo per sanarlo, lo potranno fare anche tutti i Ponzesi?