Ambiente e Natura

Le regole per la stagione balneare 2020

a cura della Redazione

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Su segnalazione di Biagio Vitiello pubblichiamo l’ordinanza balneare n. 63 del 1° giugno 2020 con la quale il Comune regolamenta l’uso e la gestione degli arenili, delle scogliere nonché degli specchi acquei e tutte le aree aventi finalità turistico ricreative in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

L’Ordinanza consta di 9 articoli, tutti molto importanti, che vanno dall’ambito di applicazione (art. 1) alle zone di mare riservate alla balneazione (art.2); dalle zone di mare vietate alla balneazione (art. 3) alle prescrizioni sull’uso delle scogliere e spiagge libere (art.5); dalla disciplina delle aree libere (art.6) e del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime (art.7) alle prescrizioni per il contenimento della diffusione da Sars-Cov2 (art.8).

Qualche dettaglio:

– La stagione balneare inizia il 29 maggio e si conclude il 30 settembre, fatta salva la possibilità di nuove disposizioni e limitazioni da parte del Governo o della Regione Lazio. La balneazione è consentita dalle 09:00 alle 19:00. Dalle ore 20:00 alle ore 06:00 l’accesso alle spiagge e scogliere è VIETATO  (art.1)

Le zone di mare riservate alla balneazione sono, di norma, quelle ricomprese entro la fascia di:
– 200 metri dalla battigia, in presenza di spiagge;
– 50 metri dalle scogliere, in presenza di coste rocciose o a picco sul mare, ad eccezione di quelle interdette. (art.2)

– Le zone di mare vietate alla balneazione (art.3) sono quelle individuate con apposite ordinanze emanate per necessità contingenti nonchè per provvedimenti ed atti amministrativi derivanti da prescrizioni imposte dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) vigente. Nello specifico è interdetta la balneazione nelle aree immediatamente sottostanti alle aree indicate dal vigente PAI a rilevante rischio frana, come individuate dall’ordinanza n. 64 del 06.07.2012 prot. 5979

– Tra le prescrizioni sull’uso delle scogliere e delle spiagge libere (art.5)  è VIETATO, tra l’altro, lasciare natanti in sosta che comportino intralcio al sicuro svolgimento dell’attività balneare; occupare con ombrelloni, gazebo, tende parasole, sdraio, ecc. la fascia di arenile profonda 5 metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza; tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed in generale apparecchi di diffusione sonora, tali da costituire disturbo per la quiete pubblica, nonché fare uso degli stessi nella fascia compresa dalle ore 13,00 alle ore 16.00 (detto divieto si estende anche a tutte le strutture esistenti sul demanio marittimo o in prossimità dello stesso); svolgere attività d’impresa sull’arenile libero senza autorizzazione specifica, ecc.ecc.

– In merito alla disciplina delle aree libere (art.6) gli esercenti, a vario titolo, di servizio di noleggio di attrezzature balneari anche di proprietà privata, prima dell’apertura al pubblico, devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia dell’ordinanza n. 63 del 1° giugno 2020, copia dell’ordinanza emessa dall’Ufficio Circondariale marittimo di Ponza -Guardia Costiera, nonché le tariffe applicate per i servizi resi e l’adozione degli accorgimenti intrapresi per tutelare le persone diversamente abili…

– In merito alla disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime (art.7) per la stagione balneare 2020, al fine di contenere la diffusione della SARS-CovV-2, è VIETATO l’esercizio del commercio itinerante.

Ampia informativa risulta, infine, riservata alla parte sanzionatoria riguardante l’abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza dei limiti alla proprietà privata, l’inosservanza di norme sui beni pubblici, di norme di polizia e sulla sicurezza della navigazione.

Per il necessario approfondimento, soprattutto da parte degli addetti ai lavori, di seguito l’ordinanza integrale in f.to pdf

ORDINANZA X BALNEAZIONE PONZA

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