Tre sentenze per tornare a premere in un chiara direzione: le spiagge devono essere messe a gara. A pochi giorni di distanza dall’ultima decisione in tale direzione, il Consiglio di Stato annuncia un triplice deposito di pronunciamenti. Nelle quali dice che le proroghe generalizzate non vanno bene. Una conclusione alla quale arriva ancor prima e indipendentemente dal fatto che le nostre coste siano una risorsa scarsa o meno; e il governo, propendendo per questa seconda tesi, chiede così di sfuggire all’obbligo di rimettere in discussione la titolarità del litorale.

“Con le tre sentenze depositate oggi e relative ai giudizi oggetto delle decisioni delle Sezioni unite della Cassazione e della Corte di Giustizia, il Consiglio di Stato ha riaffermato i consolidati principi della sua giurisprudenza sulla illegittimità delle proroghe generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative” stabilite a più riprese dal governo tra il 2018 e il 2023. Per il Consiglio di Stato le proroghe sono “contrastanti con i principi di concorrenza e di libertà di stabilimento sanciti non solo dalla c.d. Direttiva Bolkestein, ma anche dall’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”.

La nota spiega che “il Consiglio di Stato ha chiarito che la disapplicazione delle norme nazionali sulle concessioni demaniali marittime si impone prima e a prescindere dall’esame della questione della scarsità delle risorse, che in ogni caso non risulta essere decisiva in quanto anche ove si ritenesse che la risorsa non sia scarsa, le procedure selettive sarebbero comunque imposte dall’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in presenza di un interesse transfrontaliero certo e dal diritto nazionale anche in assenza di tale interesse”.

Il Consiglio di Stato ha pertanto ribadito la necessità, per i Comuni, di bandire immediatamente procedure di gara imparziali e trasparenti per l’assegnazione delle concessioni ormai scadute il 31 dicembre 2023. In relazione all’avvio della stagione balneare, il Consiglio di Stato ha richiamato il contenuto dell’espressa disposizione di legge (art 3, comma 3, della legge n. 118/2022 nella sua originaria versione e disapplicate le modifiche apportate dalla legge n. 14 del 2023), che consente, in caso di difficoltà nel completamento della gara, la sola proroga c.d. tecnica fino al 31 dicembre 2024 delle concessioni già scadute per i Comuni che abbiano deliberato di avviare o abbiano già avviato le gare per assegnare le concessioni”.

[Da la Repubblica on line del 20.05.2024]