dalla stampa, segnalato da Biagio Vitiello
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L’annosa questione delle concessioni demaniali non conosce tregua.
Dopo la sentenza in Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e quella della Suprema Corte di Cassazione, interviene il TAR del Lazio che, in data 1 dicembre 2023, ribadisce come non si possa derogare alla scadenza del 31/12/2023 per la scadenza delle concessioni demaniali in essere, precisando come:
“L’art. 12 della direttiva 2006/123 e i principi che essa richiama, tenendo anche conto di come essi sono stati più volti declinati dalla giurisprudenza europea e nazionale, già forniscono tutti gli elementi necessari per consentire alle Amministrazioni di bandire gare per il rilascio delle concessioni demaniali in questione, non applicando il regime di proroga ex lege”.
Se abbiamo capito bene, allo stato, il Comune di Ponza deve predisporre un Piano del Porto entro il 31 dicembre e, su quella base, predisporre i bandi di gara, in tempo utile per la stagione turistica: e così in tutta Italia.
Certamente, questo sarà uno dei temi caldi della prossima campagna elettorale per le Elezioni Europee del prossimo giugno.
Tuttavia, il caos normativo è figlio dell’incapacità dei governi che si sono succeduti, dal 2006 a oggi, ad identificare e, soprattutto, preparare le soluzioni che si sarebbero potute adottare per tempo.
Nessuno ha trovato conveniente opporsi a piccoli gruppi di elettori, di volta in volta utili, né necessario mettere ordine in situazioni di ingiusta posizione dominante, né, altrove, consentire diritti o innovazione.
Tutti hanno trovato utile lasciare incancrenire la situazione, predisporsi delle tribune e creare un tema sul quale presentarsi come salvatori della Patria e, soprattutto, dei fatturati.
Infine, ovunque, sono state create le condizioni per clientele, ricatti e malaffare (vedere alla voce “Comune di Sabaudia 2022″) o per operazioni di repressione degli abusi, di solito tanto spettacolari quanto poco incisive (operazione interforze, agosto 2023 a Ponza).
La Redazione
Immagine da www.chiamamicittà.it: Spiaggia di Rimini in inverno
Concessioni demaniali, prima sentenza dopo Cassazione. Tar Roma conferma stop alle proroghe, le concessioni scadono a fine 2023
Redazione (di www.chiamamicittà.it) – 15 dicembre 2023 /
Nuova sentenza del Tar di Roma sulle concessioni demaniali turistiche. Una sentenza che farà scuola perché avviene dopo il pronunciamento della Cassazione sulle sentenze in Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 9 novembre 2021.
La questione all’esame del Collegio del Tar di Roma attiene alla legittimità del provvedimento di diniego del Comune di Roma Capitale sull’istanza di proroga della concessione demaniale marittima presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 1, commi 682 e ss., l. 30 dicembre 2018, n. 145. Sostanzialmente il ricorrente chiedeva la proroga della concessione fino al 2033 ritenendo che non avesse più efficacia il pronunciamento del Consiglio di Stato in adunanza plenaria.
Diverso il parere del Tar del Lazio che ritiene “di uniformarsi ai principi espressi dall’Adunanza Plenaria nonostante la recente pronuncia delle Sezioni unite della Corte di cassazione (sent. del 23 novembre 2023, n. 32559). Con tale pronuncia la Suprema Corte ha annullato per diniego di giurisdizione la sentenza dell’Adunanza plenaria del 9 novembre 2021, n. 18 in tema di proroghe delle concessioni demaniali marittime affrontando, in limine, alcune questioni in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, u.c., Cost., ed affermando, al contempo, che costituisce “motivo di giurisdizione”, deducibile avverso una sentenza del Consiglio di Stato sotto forma di diniego ovvero rifiuto della tutela giurisdizionale, quello con cui si denuncia che il giudice amministrativo ha dichiarato, in via pregiudiziale, l’inammissibilità dell’intervento, spiegato dinanzi a sé da parte di un ente portatore di un interesse collettivo o di un ente territoriale, senza esaminare in concreto il contenuto dei loro statuti ovvero senza valutare la loro concreta capacità di farsi portatori degli interessi della collettività di riferimento. La sentenza, in esame, dunque, non ha affrontato il tema della proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime, profilo assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso. Restano quindi fermi, ad avviso del Collegio, i principi espressi dall’Adunanza Plenaria, che riflettono gli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia e dalla consolidata giurisprudenza nazionale.”
“L’Adunanza Plenaria nelle sentenze n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021, nel pronunciarsi sulle varie questione ad essa rimesse, ha autorevolmente ribadito come la direttiva 123/2006/CE: i) sotto il profilo ontologico, ha natura di “direttiva di liberalizzazione” (e non già di armonizzazione ai sensi dell’art. 115 T.F.U.E.) in quanto “tesa ad eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento e di servizio, garantendo l’implementazione del mercato interno e del principio concorrenziale ad esso sotteso”; ii) sotto il profilo dell’ambito di applicazione, riguarda (anche) la concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa che va qualificata quale “autorizzazione” di servizi riguardante una risorsa naturale attualmente caratterizzata (sia in ambito locale che nazionale) da “notevole scarsità” – concetto “da intendersi in termini relativi e non assoluti” – la cui valutazione “dipende essenzialmente dall’esistenza di aree disponibili sufficienti a permettere lo svolgimento della prestazione di servizi anche ad operatori economici diversi da quelli attualmente “protetti” dalla proroga ex lege” (“a maggior ragione alla luce della già evidenziata capacità attrattiva delle coste nazionali e dell’elevatissimo livello della domanda in tutto il periodo estivo”); iii) sotto il profilo effettuale, ha carattere “self executing”, avendo “un livello di dettaglio sufficiente a determinare la non applicazione della disciplina nazionale che prevede la proroga ex lege fino al 2033 e ad imporre, di conseguenza, una gara rispettosa dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, non discriminazione, mutuo riconoscimento e proporzionalità”.
Su tali premesse, l’Adunanza Plenaria ha, dunque, affermato – in continuità con la prevalente giurisprudenza comunitaria e nazionale amministrativa sia di primo che di secondo grado – “il principio secondo cui il diritto dell’Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime (o lacuali o fluviali) avvenga all’esito di una procedura di evidenza pubblica, con conseguente incompatibilità [per contrasto sia con gli artt. 49 e 56 T.F.U.E. sia con l’art. 12 della direttiva 2016/1237CE] della disciplina nazionale [art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145/2018 e art. 182, comma 2, d.l. 19 n. 34/2020] che prevede la proroga automatica ex lege fino al 31 dicembre 2033 delle concessioni in essere”, chiarendo che “tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione” nonché, peraltro, evidenziando come “non vi è dubbio …, che nell’inerzia del legislatore, l’art. 12 della direttiva 2006/123 e i principi che essa richiama, tenendo anche conto di come essi sono stati più volti declinati dalla giurisprudenza europea e nazionale, già forniscono tutti gli elementi necessari per consentire alle Amministrazioni di bandire gare per il rilascio delle concessioni demaniali in questione, non applicando il regime di proroga ex lege”.
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Aggiornamento del 20 dicembre 2023 (cfr. Commento della Redazione su segnalazione di Biagio Vitiello)
Concessioni demaniali, Marciana proroga un anno
da www.quinewselba.it del 18 dicembre 2023
La giunta competente ha stabilito la proroga fino al 31 dicembre 2024. Ecco le motivazioni indicate nel documento
Marciana — Oggi 18 dicembre 2023 la giunta comunale di Marciana ha approvato la delibera che differisce al 31 dicembre 2024 il limite massimo per il mantenimento delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative presenti nel comune e già prorogate per legge negli anni passati.
Il differimento del termine di scadenza, previsto dal comma 3 dell’art. 3 della legge nr. 118 del 2022, è stato deliberato con le seguenti motivazioni:
a) il Comune di Marciana al momento è privo di uno strumento di pianificazione di settore, in quanto è in fase di redazione il Piano di Utilizzo degli Arenili (P.U.A.);
b) la mancata conclusione delle procedure di valutazione di eventuale incameramento delle opere esistenti sulle aree demaniali marittime avviate dall’Agenzia del Demanio della Toscana nel marzo 2023;
c) la necessità di dotare gli uffici, ad oggi ancora inadeguati in termini di dotazioni di personale, in funzione della complessità delle procedure e del numero di concessioni insistenti sul territorio;
d) a fronte di obiettive ragioni che impediscono l’espletamento delle gare entro il 31-12-2023, sarebbe contrario all’interesse pubblico che dal primo gennaio 2024 i beni demaniali oggetto di concessione fossero lasciati inutilizzati con inevitabili ripercussioni sul turismo in genere e sull’economia locale.
La Redazione
20 Dicembre 2023 at 07:54
I comuni italiani procedono in ordine sparso per fronteggiare l’emergenza della scadenza delle proroghe.
Questa notizia, segnalata da Biagio Vitiello, è riportata per esteso nell’articolo di base.
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Concessioni demaniali, Marciana proroga un anno
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https://www.quinewselba.it/marciana-elba-concessioni-demaniali-marciana-proroga-un-anno.htm