Ambiente e Natura

W l’articolo 114. W le autonomie locali

di Giuseppe Mazzella di Rurillo

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W l’art. 114! In un momento come questo della Repubblica non sono proponibili programmi “massimalisti” ma “minimalisti”.
La conoscenza completa e vissuta della Costituzione impone comportamenti e scelte.
W l’ art.114: “La Repubblica si compone di Regioni, Province e Comuni”.

Infatti in un contesto del genere dove il Presidente della Repubblica propone un governo “neutro” è il sistema delle autonomie locali con tutte le sue deficienze ed i suoi limiti che deve difendere la Repubblica. Rafforziamo le autonomie locali. Facciamo crescere i cittadini responsabili. Il “populismo” o il “voto di protesta” come un gioco del “dispettoso” dovrà confrontarsi con i problemi di sopravvivenza dei cittadini nei loro territori. Vi scrivo da un territorio di circa 6 Km2 colpito da un miniterremoto: 2600 sfollati, 80 aziende chiuse, 200-300 lavoratori in disoccupazione, mille edifici da mettere in sicurezza. Il Governo gestisce una “emergenza” per 6 mesi e dopo?

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Nota della Redazione
art. 114 della Costituzione Italiana

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni  e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

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