di Antonio Impagliazzo
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In risposta a quanto argomentavo qualche giorno fa – leggi qui – a proposito dei “poteri sostitutivi” che le Regioni possono esercitare sui Comuni inadempienti a leggi o regolamenti (art. 153 del D.L. n.152 del 2006 come modificato dalla legge “Sblocca Italia” n. 164/2014 all’art.7), il sindaco Vigorelli il 20 maggio scorso su Facebook è ritornato sulla questione affermando che “Ponza e Ventotene avrebbero dovuto aderire all’AT04 e ad Acqualatina già da molti anni, dalla fine del 2006”, che “il 13 marzo 2015 la Regione Lazio ha scritto ai Comuni di Ponza e Ventotene invitando e diffidando i due Comuni a provvedere entro e non oltre 30 giorni a confluire in AT04 e in Acqualatina” e che se ciò non fosse avvenuto la Regione “avrebbe esercitato i poteri sostitutivi e la responsabilità erariale”
Ciò premesso mi permetto osservare quanto segue:
- L’affermazione che Ponza e Ventotene avrebbero dovuto aderire all’AT04 è errata in quanto gli stessi aderiscono già all’ente di governo dell’AT04 Lazio Meridionale dalla data di costituzione avvenuta nell’anno 1997.
- Relativamente, invece, alla questione dei “poteri sostitutivi”, l’art. 153 del Dlgs n.152/2006 (così come modificato dalla legge “Sblocca Italia” n. 164/2014) al comma 2 recita:
“Al fine di garantire il rispetto del principio di unicita’ della gestione all’interno dell’ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all’interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformita’ alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto”.
Nel nostro caso i Comuni di Ponza e Ventotene gestiscono direttamente il servizio idrico integrato sui propri territori con rifornimento dell’acqua assicurato dalla Regione ai sensi di due leggi dello Stato tuttora vigenti (la n. 307 del 9 maggio 1950 e la n. 378 del 19 maggio 1967); pertanto il gestore Acqualatina S.p.A. non può subentrare finché non vengano definiti altri atti che ne regolano il rapporto.
Occorre ricordare che la Regione Lazio in base alla legge n° 5 del 04-aprile-2014 (Tutela, governo e gestione pubblica delle acque), avrebbe dovuto provvedere, con successive leggi e regolamenti, a definire il nuovo perimetro dei bacini territoriali ottimali ed omogenei con eventuali Sub-ambiti; a disciplinare le nuove competenze ed i nuovi poteri degli enti di governo degli ambiti (infatti si rimane in attesa della legge regionale di riordino delle funzioni del SII). Inoltre, non avendo indicato l’esistenza delle due leggi dello Stato n. 307/1950 e n. 378/1967 non vengono date indicazioni sulle tariffe da applicare ai cittadini delle isole e a quelli degli ATO.
Le Autorità sul controllo degli Atti della Regione Lazio, forse non avevano notizia dell’esistenza di due leggi speciali a favore delle isole Minori, pur avendo gestito per più anni l’acquisto ed il trasporto dell’acqua potabile alle isole Pontine per conto dello Stato? Per caso forse, alcuni dirigenti di Acqualatina S.p.A., hanno svolto in precedenza Funzioni Dirigenziali presso la Regione Lazio?
Mi permetto di dire al sindaco Vigorelli che un po’ di storia non guasta per rinfrescare la memoria corta. Fino agli anni 50’ nelle isole di Ponza e Ventotene lo Stato ha garantito la fornitura di acqua potabile, con navi della Marina Militare, unicamente alle postazioni militari; soltanto con la legge 307/1950 (detta dei “Confinati Politici”) lo Stato autorizzò l’approvvigionamento dell’acqua anche alle popolazioni residenti.
I comuni delle due isole, con gli aiuti della Cassa per il Mezzogiorno e successivamente con la Regione Lazio, realizzarono le reti idriche e fognarie, i depositi di accumulo a valle ed a monte , gli impianti per la depurazione, gli allacci idrici ed altro ; in poche parole , grazie a quella legge n°307/1950 entrò nelle case dei cittadini delle isole l’acqua corrente.
Da quella data ad oggi 26-maggio-2015, la gestione delle reti è stata garantita esclusivamente dai comuni di Ponza e Ventotene e lo Stato ha assicurato il trasporto e la fornitura (L. 307/1950 e 378/1967) dell’acqua potabile .
Allora…
Caro Piero Vigorelli, mi sono chiesto tra me e me, è decoroso tacere sulla non applicazione di “due leggi speciali“ dello Stato – tuttora vigenti – a favore delle Comunità isolane da parte dei rappresentati istituzionali e ritenere che tutto ciò sia normale e giusto?
E’ giusto invocare a gran voce i “poteri sostitutivi“ verso quelle popolazioni oggetto dell’oscuramento e della negazione di diritti sanciti e non goduti?
E’ corretto il sottoscrivere un “ protocollo d’intesa” che nega l’evidenza e strappa agli isolani le ultime opportunità sui diritti riconosciuti da due leggi dello Stato?
E, se ancora qualcuno ritenesse che tutto questo è giusto, suggeriremmo ai rappresentanti Istituzionali locali, Provinciali e Regionali di scrivere con la massima urgenza una lettera al Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, al Parlamento Italiano e p.c. al Consiglio Regione Lazio, perché siano abrogate con la massima urgenza, visto che non servono e non vengono rispettate, le due leggi che i padri costituenti nonché deputati della Repubblica, memori dell’esperienza nefasta del confino politico di Ponza e Ventotene, vollero emanare a favore delle popolazioni delle isole minori.