Riceviamo in Redazione la seguente richiesta e l’informativa allegata:
Prego gentilmente di voler pubblicare questo esposto riguardante la vicenda LAZIOMAR.
Il Responsabile della Lega Consumatori di PONZA
Emilio Aprea
LEGA CONSUMATORI LATINA
SEDE PROVINCIALE
ASSOCIAZIONE DI DIFESA DELLA FAMIGLIA, DEI CONSUMATORI ED UTENTI
Al Presidente della Regione LAZIO, Dott. Nicola Zingaretti
Spett. Assessore Regionale Trasporti, Dott. Michele Civita,
Spett. Direzione Trasporti Regione Lazio, Arch. Roberto Fiorelli,
Al Prefetto di Latina, Dott. Antonio D’Acunto
Al Sindaco del Comune di Ponza Dott. Pier Lombardo Vigorelli,
Alla Procura della Repubblica di Roma,
Alla Procura della Repubblica di Latina
Comando Generale delle Capitaneria di Porto
E p. c.
Direzione Laziomar
OGGETTO: Reclamo per ennesimo disservizio Laziomar.
La presente per significarVi quanto segue.
Come più volte denunciato alle Autorità in indirizzo, anche oggi sono ad informarVi che per l’ennesima volta, il giorno 26 di luglio 2013 (un venerdì di fine luglio, in una zona turistica!), la compagnia di navigazione Laziomar ha cagionato un disservizio ai viaggiatori (principalmente villeggianti), con conseguente danno economico alle attività turistiche isolane ed immagine negativa per Ponza.
Infatti il 26.07.2013, il catamarano in partenza dal porto di Anzio (noleggiato “profumatamente” ormai da mesi dalla Compagnia Snav), con circa 180 passeggeri a bordo dopo un’ora di navigazione ha fatto rientro in porto, per motivi tecnici.
Al momento dell’annuncio dell’avaria, il Comandante disponeva il rientro in porto con il relativo rimborso dei biglietti. Ai malcapitati passeggeri veniva comunicato di cercarsi un’alternativa per raggiungere l’isola o con l’altra compagnia che serve il porto di Anzio, VETOR Aliscafi, soluzione questa notevolmente più dispendiosa (sono infatti il doppio le tariffe praticate dalla Vetor rispetto a quelle della Laziomar), senza considerare il fatto di non poco conto, della matematica certezza di non trovare disponibilità di posti, atteso che gli aliscafi della Vetor hanno una capienza di max di 154/155 persone.
Tra le soluzioni paventata dal Comandante con il suo annuncio vi erano la possibilità di ritornare a casa, oppure scegliere i porti di TERRACINA e FORMIA, distanti rispettivamente 80 e 120Km tralasciando l’ulteriore aggravio di spese per gli utenti.
Ma è possibile che per raggiungere l’isola di Ponza sia diventata un’Odissea? E’ normale che la Compagnia di Navigazione Laziomar non abbia mai previsto la riprotezione dei passeggeri a proprie spese? E’ possibile che l’assistenza a terra non venga mai prestata? Dove erano i militari delle Capitanerie di Porto quando si doveva controllare le procedure e i protocolli in caso di avaria ai motori? Come mai il Regolamento Comunitario e la relativa direttiva (Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne) non vengono mai presi in considerazione, né tantomeno rispettati? Chi ha dato l’ordine di informare in questo modo i passeggeri?
Questa è solo l’ultima delle disavventure “offerte” ai viaggiatori dalla Compagnia Laziomar, che nel continuare a boicottare Ponza, non si cura minimamente di trovare soluzioni ai propri disservizi quotidiani.
Fino a quando dobbiamo rapportarci con una Dirigenza che in modo ad dir poco “anomalo”continua ad amministrare la Società, sperperando soldi pubblici?
Che la gestione della Compagnia sia alquanto “scandalosa” lo dimostrano le scelte “infelici” di noleggiare per “misteriose avarie”(infatti gli aliscafi entrano ed escono mensilmente dai cantieri navali Napoletani!) i “soliti” catamarani Snav, da tutti risaputi non idonei per le lunghe percorrenze e per i mari non sempre calmi dei periodi invernali e primaverili. Questo modo di amministrare mette a serio rischio la sicurezza dei passeggeri, oltre ad interrompere continuamente un servizio essenziale per la comunità isolana e per tutti quei villeggianti che intendono raggiungere Ponza.
La Lega Consumatori con la presente, così come denunciato più volte anche dalle altre Associazioni ed Enti Istituzionali, chiede il Commissariamento e l’azzeramento del Consiglio d’Amministrazione Laziomar, in quanto assolutamente incompetente, inadatto a gestire le emergenze “calpestando” giornalmente i diritti dei viaggiatori.
Si allegano a seguire:
– Regolamento CE 1177/2010;
– Reclamo pervenuti presso l’Associazione Lega Consumatori relativo al disservizio del 26 luglio 2013.
Ponza 03-08-2013
Il Responsabile della Lega Consumatori di Ponza
Dott. Emilio Aprea
L’accesso al diritto dell’Unione europea
Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 Testo rilevante ai fini del SEE
ESTRATTO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce regole per il trasporto via mare e per vie navigabili interne che disciplinano:
a) la non discriminazione fra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori;
b) la non discriminazione e l’assistenza nei confronti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta;
c) i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo;
d) le informazioni minime da fornire ai passeggeri;
e) il trattamento dei reclami;
f) le regole generali in materia di esecuzione.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai passeggeri che viaggiano:
a) con servizi passeggeri il cui porto d’imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro;
b) con servizi passeggeri il cui porto d’imbarco è situato fuori dal territorio di uno Stato membro e il porto di sbarco è situato nel territorio di uno Stato membro, a condizione che il servizio sia effettuato da un vettore dell’Unione come definito all’articolo 3, lettera e);
c) in una crociera il cui porto d’imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro. Tuttavia, l’articolo 16, paragrafo 2, gli articoli 18 e 19 e l’articolo 20, paragrafi 1 e 4, non si applicano a tali passeggeri.
2. Il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano:
a) su navi autorizzate a trasportare fino a dodici passeggeri;
b) su navi del cui funzionamento è responsabile un equipaggio composto da non più di tre persone o laddove la distanza complessiva del servizio passeggeri sia inferiore a 500 metri, sola andata;
c) con escursioni e visite turistiche diverse dalle crociere; oppure
d) su navi senza mezzi di propulsione meccanica nonché su originali e singole riproduzioni di navi da passeggeri storiche, progettate prima del 1965, costruite principalmente con materiali originali, autorizzate a trasportare fino a trentasei passeggeri.
3. Gli Stati membri possono, per un periodo di due anni a decorrere dal 18 dicembre 2012, esonerare dall’applicazione del presente regolamento le navi della navigazione marittima di stazza inferiore a 300 tonnellate lorde, utilizzate nei trasporti interni, a condizione che i diritti dei passeggeri a norma del presente regolamento siano adeguatamente garantiti dalla legislazione nazionale.
4. Gli Stati membri possono esonerare dall’applicazione del presente regolamento i servizi passeggeri previsti dagli obblighi di servizio pubblico o da contratti di servizio pubblico o dai servizi integrati, purché i diritti dei passeggeri a norma del presente regolamento siano garantiti in modo comparabile dalla legislazione nazionale.
5. Fatte salve la direttiva 2006/87/CE e la direttiva 2009/45/CE, nessuna disposizione del presente regolamento è intesa come prescrizione tecnica che impone a vettori, operatori dei terminali o altri enti obblighi di modifica o sostituzione delle navi, delle infrastrutture, dei porti e dei terminali portuali.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, s’intende per:
a) “persona con disabilità” o “persona a mobilità ridotta”, qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o minorazione mentale, o di qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona;
b) “territorio di uno Stato membro”, territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con riferimento all’articolo 355 dello stesso, alle condizioni ivi contenute;
c) “condizioni d’accesso”, norme, orientamenti e informazioni pertinenti sull’accessibilità dei terminali portuali e delle navi, comprese le strutture per persone con disabilità o persone a mobilità ridotta;
d) “vettore”, una persona fisica o giuridica, diversa da un operatore turistico, un agente di viaggio o un venditore di biglietti, che offre servizi di trasporto passeggeri o crociere al pubblico;
e) “vettore dell’Unione”, un vettore stabilito nel territorio di uno Stato membro o che offre servizi di trasporto passeggeri da o verso il territorio di uno Stato membro;
f) “servizio passeggeri”, un servizio di trasporto commerciale di passeggeri via mare o per vie navigabili interne effettuato secondo un orario pubblicato;
g) “servizi integrati”, servizi di trasporto interconnessi all’interno di una determinata area geografica, con servizio d’informazione, emissioni di biglietti ed orari unici;
h) “vettore di fatto”, un soggetto diverso dal vettore, che esegue effettivamente il trasporto, interamente o parzialmente;
i) “vie navigabili interne”, un corpo idrico interno navigabile, naturale o artificiale, o sistema di corpi idrici interconnessi sfruttati per il trasporto, come laghi, fiumi o canali o una combinazione di questi;
j) “porto”, un luogo o un’area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte strutture tali da consentire l’attracco di navi, da cui i passeggeri si imbarcano o sbarcano regolarmente;
k) “terminale portuale”, un terminale, che dispone di un vettore o di un operatore di terminale, in un porto dotato di strutture quali banchi di accettazione, biglietteria o sale di ritrovo e personale per l’imbarco o lo sbarco di passeggeri che viaggiano con servizi passeggeri o in crociera;
l) “nave”, un’imbarcazione usata per la navigazione marittima o per vie navigabili interne;
m) “contratto di trasporto”, un contratto di trasporto fra un vettore e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi passeggeri o crociere;
n) “biglietto”, un documento in corso di validità o altro giustificativo di un contratto di trasporto;
o) “venditore di biglietti”, un rivenditore che conclude contratti di trasporto per conto del vettore;
p) “agente di viaggio”, un rivenditore che agisce per conto del passeggero o dell’operatore turistico nella conclusione di contratti di trasporto;
q) “operatore turistico”, un organizzatore o un rivenditore, diverso dal vettore, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE;
r) “prenotazione”, una prenotazione per la partenza specifica di un servizio passeggeri o una crociera;
s) “operatore del terminale”, un organismo pubblico o privato nel territorio di uno Stato membro responsabile dell’amministrazione e della gestione di un terminale portuale;
t) “crociera”, servizio di trasporto via mare o per vie navigabili interne effettuato esclusivamente a fini di svago o ricreazione, completato da alloggio e altri servizi, di durata superiore a due giorni con pernottamento a bordo;
u) “sinistro marittimo”, il naufragio, il capovolgimento, la collisione o l’incaglio della nave, un’esplosione o un incendio a bordo o un difetto della nave.
Articolo 4
Biglietti e condizioni contrattuali non discriminatorie
1. I vettori emettono un biglietto ai passeggeri, a meno che la legislazione nazionale preveda altri documenti di trasporto. Il biglietto può essere emesso in formato elettronico.
2. Fatte salve le tariffe sociali, le condizioni contrattuali e le tariffe applicate dai vettori o dai venditori di
biglietti sono offerte al pubblico senza alcuna discriminazione diretta o indiretta in base alla nazionalità dell’acquirente finale o al luogo di stabilimento del vettore o del venditore di biglietti nell’Unione.
CAPO II
DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DELLE PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA
Articolo 7
Diritto al trasporto
1. Un vettore, un agente di viaggio e un operatore turistico non può rifiutarsi di accettare una prenotazione, emettere o fornire altrimenti un biglietto o imbarcare una persona unicamente per motivi di disabilità o di mobilità ridotta.
2. Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta senza costi aggiuntivi alle stesse condizioni applicabili a tutti gli altri passeggeri.
CAPO III
OBBLIGHI DEI VETTORI E DEGLI OPERATORI DEI TERMINALI IN CASO DI INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
Articolo 16
Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate
1. In caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio passeggeri o di una crociera, il vettore o, se opportuno, l’operatore del terminale informa i passeggeri in partenza dai terminali portuali o, se possibile, i passeggeri in partenza dai porti, quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l’orario di partenza previsto, della situazione, dell’orario di partenza e dell’orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile.
2. Se i passeggeri perdono un servizio di trasporto in coincidenza a causa di una cancellazione o di un ritardo, il vettore e, se opportuno, l’operatore del terminale compiono sforzi ragionevoli per informare i passeggeri interessati in merito a collegamenti alternativi.
3. Il vettore o, se opportuno, l’operatore del terminale assicura che le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta ricevano le informazioni necessarie di cui ai paragrafi 1 e 2 in formati accessibili.
Articolo 17
Assistenza in caso di partenze cancellate o ritardate
1. Quando un vettore prevede ragionevolmente che la partenza di un servizio passeggeri o di una crociera sia cancellata o subisca un ritardo superiore a novanta minuti rispetto all’orario previsto di partenza, offre gratuitamente ai passeggeri in partenza dai terminali portuali spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa, purché siano disponibili o possano essere ragionevolmente forniti.
2. In caso di cancellazione o ritardo alla partenza che renda necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare rispetto a quello previsto dal passeggero, ove e allorché sia fisicamente possibile, il vettore offre gratuitamente ai passeggeri in partenza dai terminali portuali una sistemazione adeguata, a bordo o a terra, e il trasporto tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione, oltre agli spuntini, ai pasti o alle bevande di cui al paragrafo 1. Per ciascun passeggero, il vettore può limitare il costo complessivo della sistemazione a terra, escluso il trasporto tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione, a 80 EUR a notte, per un massimo di tre notti.
3. In applicazione dei paragrafi 1 e 2, il vettore presta particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta e dei loro accompagnatori.
Articolo 18
Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate
1. Quando prevede ragionevolmente che un servizio passeggeri subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal terminale portuale superiore a novanta minuti il vettore offre immediatamente al passeggero la scelta tra:
a) il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile e senza alcun supplemento;
b) il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile.
2. Quando un servizio passeggeri subisce una cancellazione o un ritardo alla partenza dal porto superiore a novanta minuti, i passeggeri hanno diritto al trasporto alternativo o al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore.
3. Il rimborso di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2 del costo completo del biglietto al prezzo a cui era stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate, e per la parte o le parti già effettuate se il viaggio non serve più allo scopo originario del passeggero è effettuato entro sette giorni, in contanti, mediante bonifico bancario elettronico, versamento o assegno bancario. Con il consenso del passeggero, il rimborso integrale del biglietto può avvenire sotto forma di buono e/o altri servizi per un importo equivalente alla tariffa di acquisto, purché le condizioni siano flessibili, segnatamente per quanto riguarda il periodo di validità e la destinazione.
Articolo 19
Diritto a compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all’arrivo
1. Fermo restando il diritto al trasporto, i passeggeri possono chiedere al vettore una compensazione economica in caso di ritardo all’arrivo alla destinazione finale, come indicato nel contratto di trasporto. Il livello minimo di compensazione economica è pari al 25 % del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno:
a) un’ora in un servizio regolare fino a quattro ore;
b) due ore in un servizio regolare di più di quattro ore ma non superiore a otto ore;
c) tre ore in un servizio regolare di più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore; oppure
d) sei ore in un servizio regolare superiore a ventiquattro ore.
Se il ritardo supera il doppio del tempo indicato alle lettere da a) a d) la compensazione economica è pari al 50 % del prezzo del biglietto.
2. I passeggeri in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento che subiscono ritardi ricorrenti all’arrivo durante il periodo di validità dello stesso possono richiedere una compensazione economica adeguata secondo le modalità di indennizzo del vettore. Tali modalità enunciano i criteri per la determinazione del ritardo all’arrivo e il calcolo della compensazione.
3. La compensazione economica è calcolata in relazione al prezzo effettivamente pagato dal passeggero per il servizio passeggeri in ritardo.
4. Qualora il contratto di trasporto riguardi un viaggio di andata e ritorno, la compensazione economica in caso di ritardo all’arrivo nella tratta di andata o in quella di ritorno è calcolata sulla base della metà del prezzo del trasporto tramite tale servizio passeggeri.
5. La compensazione economica è effettuata entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. La compensazione economica può essere effettuata mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili, in particolare per quanto riguarda il periodo di validità e la destinazione. La compensazione economica è effettuata in denaro su richiesta del passeggero.
6. La compensazione economica connessa al prezzo del biglietto non è soggetta a detrazioni per i costi legati alla transazione finanziaria quali tasse, spese telefoniche o valori bollati. I vettori possono introdurre una soglia minima al di sotto della quale la compensazione economica non è prevista. Detta soglia non può superare 6 EUR.
Reclamo
Raccolgo il suo invito a formalizzare un reclamo verso LAZIOMAR.
Di seguito il testo della mail già inviata a: ‘[email protected]’ e in c/c a: ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’ cui non è ad oggi seguita risposta alcuna:
“Buonasera, la presente per denunciare quanto accaduto in data odierna, 26 luglio 2013.
Il catamarano Laziomar partito da Anzio alle 8:40 subiva un brusco arresto dopo circa 50 minuti di navigazione. Il comandante ci informava che c’era un guasto tecnico e che avremmo proceduto a velocità ridotta. Dopo circa 20 minuti ci veniva comunicato che saremmo rientrati al porto di Anzio.
Il Comandante ci ha riferito di un corpo non identificato che ha urtato l’elica di uno dei motori (il catamarano non ha elica ma turbina… ma non entriamo nei dettagli!!).
Anche l’attracco al porto di Anzio non è stato facile, abbiamo urtato un paio di volte sul molo, immagino per via del fatto che manovrare con un motore solo sia più complicato, per fortuna nessun passeggero si è ferito, ma nessuno dell’equipaggio si è degnato di comunicare né tantomeno verificare che la gente fosse seduta, tutto ciò contro ogni principio di sicurezza!! Tanto per fare un esempio, in aereo in caso di turbolenza i passeggeri vengono obbligati a rimanere seduti!
Giunti al porto, ci siamo diretti alla biglietteria Laziomar dove ci hanno detto che non sarebbe partito alcun traghetto in giornata e non era garantito neanche il rientro da Ponza fissato per domenica 28 Luglio. A quel punto abbiamo preferito recuperare almeno i soldi dei biglietti e siamo tornati a casa.
Appena rientrati a Roma, troviamo sul sito il comunicato pubblicato dalla compagnia nel quale si sottolinea come “L’Azienda ha immediatamente attivato le procedure per mettere a disposizione dell’utenza un mezzo sostitutivo” che sarebbe partito “regolarmente” alle 17:15 (vedi allegato).
La compagnia, che si vanta di possedere le “certificazioni del Registro Navale Italiano, che consentono ai passeggeri di poter disporre di un elevato standard di sicurezza sulle unità sociali” ha dimostrato un pressappochismo inaudito, scarsa se non assente capacità di gestire le emergenze, inappropriatezza di mezzi e personale qualificato.
A questo punto la sottoscritta esige una giustificazione scritta da parte della compagnia in merito a tale comportamento e si riserva il diritto di adire per le vie legali in caso di mancata risposta.”
Attendo notizie in merito.
Grazie
Cordiali saluti
Dr. Margherita D’Antuono
P.S. Avevo acquistato due biglietti A/R a mio nome.